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TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA FINTE: COSA DICE LA LEGGE, SONO ILLEGALI?
Spesso, vengono installate telecamere di videosorveglianza finte da soggetti privati, pubblici, aziende, datori di lavoro. Usate soltanto come deterrente contro eventuali ladri e malviventi, le telecamere false o non funzionanti non consentono di registrare filmati e non sempre si possono usare pur non implicando il trattamento dei dati personali. Bisogna esaminare quali sono i soggetti interessati ed il contesto di utilizzo prima di installare un impianto di videosorveglianza finto.
Esiste una norma che disciplina l’installazione di telecamere finte? Chi può farlo e chi no? In quale contesto è possibile, come gestire la finta sorveglianza e cosa si rischia? Cosa prevede la giurisprudenza e il Garante a riguardo?
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA FINTE: L’ASSENZA DI UNA LEGGE IN MATERIA
Iniziamo subito col dire che non esiste una legislazione vera e propria in materia di telecamere finte o non funzionanti, installate a scopo meramente dissuasivo. Di conseguenza, si può pensare che sia possibile utilizzarle pur facendo attenzione al contesto ed ai soggetti interessati.
Riguardo alle telecamere giocattolo, con la decisione del 30/12/2003 il Garante ha stabilito che queste videocamere non in grado di registrare escludono la possibilità del trattamento dati. Il Garante ha incluso il rispetto delle linee guida pubblicate nel 2000, poi integrate nel GDPR.
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA FINTE: L’UTILIZZO DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI
Il privato cittadino che installa telecamere finte all’interno della sua proprietà (giardino, parcheggio, pianerottolo di casa) al mero scopo di deterrenza si trova ad usare un dispositivo incapace di registrare soggetti che transitano negli ambienti inquadrati. Pertanto, il trattamento dei dati è inesistente. Non è tenuto ad esporre un cartello di avviso ‘area videosorvegliata’, non è necessario indicare specifici tempi di registrazione né individuare i soggetti autorizzati a visionare le immagini.
I dubbi sulla regolamentazione delle videocamere giocattolo, però, continuano a far discutere siti specializzati e utenti.
FINTE TELECAMERE INSTALLATE DA UN SOGGETTO PUBBLICO
La questione si fa più complessa se le false telecamere vengono installate e gestite da un soggetto pubblico.
Entra in gioco il concetto di affidamento legittimo alla tutela della propria persona e dei propri beni del cittadino in luoghi aperti al pubblico (strade, parchi).
La funzione di deterrente della telecamera, in questo caso, non basta. Un cittadino che, ad esempio, venisse borseggiato da un ladro non potrebbe recuperare preziose informazioni e prove per far valere i propri diritti in sede di giudizio. Ciò comporterebbe, più che una questione di privacy, la responsabilità civile legata ad un reato che arrechi un ingiusto danno (la cosiddetta responsabilità aquiliana, art. 2043 c.c.).
TELECAMERE FALSE INSTALLATE DAL PRIVATO SU SPAZI PUBBLICI
Nel caso in cui sia un privato ad installare telecamere finte su spazi pubblici, non si dovrebbe parlare di reato di interferenze illecite nella vita privata (ex art. 615 bis c.p.) perché una telecamera finta non è in grado di registrare. Il reato di pericolo sostituirebbe quello di danno. La presenza di una videocamera seppure finta o non funzionante genera in una persona ignara della natura fittizia del dispositivo una condizione psicologica che può modificare le sue abitudini di vita in quanto crede che la videoregistrazione sia possibile.
Sorgono diversi dubbi anche in questo caso. Viene discusso il concetto di reato di pericolo e il fatto che possa ledere la privacy come chiarito dal Garante.
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA FINTE INSTALLATE DAL DATORE DI LAVORO
L’installazione e l‘utilizzo di telecamere finte dissuasive da parte del datore di lavoro, all’interno dei locali aziendali, è un tema che merita un discorso a parte.
Ricordiamo che, secondo l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, l’installazione di sistemi di videosorveglianza con possibilità di controllo a distanza è possibile in 3 casi: sicurezza del lavoro, esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale. Gli impianti si possono installare soltanto dopo aver stipulato un accordo collettivo con associazioni sindacali o, in alternativa, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territoriale di competenza.
Il tema è stato più volte affrontato dalla Corte di Cassazione. Se è vero che la finta telecamera non può effettivamente controllare il lavoratore, è anche vero che può indurlo a modificare il proprio comportamento. La posizione della Suprema Corte è questa: la violazione della riservatezza dei lavoratori al di fuori della tutela delle norme vigenti configura il reato di pericolo, un illecito penale. Non importa se l’apparecchio non può effettuare registrazioni: ciò che è rilevante è la possibilità di ledere la psiche e il comportamento del lavoratore. Tanto ha stabilito la sentenza 4331/2014 della Corte di Cassazione.
Il problema è anche un altro: far approvare a rappresentanze sindacali e dipendenti o denunciare all’Ispettorato del Lavoro telecamere finte con potere deterrente presuppone che il datore di lavoro ammetta di voler installare un dispositivo giocattolo. Oppure dovrebbe mentire sulle effettive modalità della telecamera finta, il che è vivamente sconsigliato.
Tirando le somme, è preferibile usare telecamere finte in spazi privati o che non prevedono particolari vincoli all’uso di strumenti di registrazione. Soggetti pubblici e datori di lavoro dovrebbero evitarne l’utilizzo.
TELECAMERE FINTE: SONO ILLEGALI? RISPONDE IL GARANTE PRIVACY
Pur essendo utilizzate come semplice deterrente, le telecamere di videosorveglianza finte sono illegali?
Risponde alla domanda una FAQ del Garante della Privacy.
Le telecamere non funzionanti contro possibili malintenzionati vengono usate da molte persone ma, al di là del numero più o meno alto di utenti, c’è da chiedersi se la videocamera finta è uno strumento a norma o meno.
La FAQ 16 del Garante dedicata a questo argomento chiarisce che la normativa vigente relativa alla protezione dati non si applica nei seguenti casi:
1)trattamento di quei dati che non permettono di identificare soggetti direttamente o indirettamente. Un esempio può essere l’uso dei droni per riprese ad alta quota;
2)videocamere integrate in un’auto che servono a fornire assistenza al parcheggio se non raccolgono nessuna informazione sulle persone (targhe, dati utili per identificare i passanti, ecc.);
3)telecamere spente o false in quanto non è possibile alcun trattamento di dati personali.
Riguardo all’ultimo caso (telecamere finte, spente, non funzionanti), il Garante per la protezione dei dati personali ha qualcosa in più da chiarire. E’ vero che con una telecamera finta o non funzionante il trattamento dati non è possibile, ma la sua installazione può condizionare comportamenti e movimenti delle persone in luoghi tanto privati quanto pubblici.
Le telecamere false, come abbiamo visto, non sono vietate e non violano la normativa GDPR, ma risultano ugualmente illegittime: possono essere oggetto di contestazione e di richieste di risarcimento.
Chi installa un sistema di sorveglianza deve renderlo noto attraverso appositi cartelli che segnalano l’area videosorvegliata. E’ un obbligo ma, nel caso della telecamera finta, questa segnalazione diventa indebita. L’avviso di videosorveglianza è falso, non veritiero, quindi chi installa telecamere finte va incontro al rischio di azioni risarcitorie per falso affidamento. Incredibile, paradossale ma vero.
Oltre ai rischi che si corrono appena descritti, del resto, un impianto di videosorveglianza installato solo come deterrente non serve a nulla. Bisogna proteggersi realmente da eventuali ladri e malviventi, non solo impaurirli.
Fonte: agendadigitale.eu