VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA: REGOLE ESSENZIALI PUBBLICATE DAL GARANTE PRIVACY

Di recente, il Garante Privacy ha pubblicato una scheda informativa contenente le regole essenziali per gli impianti di videosorveglianza privata. Le regole in questione sono sei: tre prescrizioni e tre divieti sia per chi installa sia per chi utilizza le telecamere.

Si tratta di regole facili da comprendere ed è bene seguirle se si vogliono evitare pesanti sanzioni ma anche denunce (per uso scorretto di filmati acquisiti).

Le raccomandazioni del Garante, pubblicate in forma di FAQ, si accompagnano a numerose sentenze emesse finora dai giudici sul tema.

VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA: PRECAUZIONI INDICATE DAL GARANTE

Le regole sulla videosorveglianza privata – schematizzate dal Garante nella scheda informativa diffusa pochi giorni fa – devono essere applicate a tutti gli impianti ad uso domestico e personale. Riguardano, quindi, le telecamere condominiali, quelle poste davanti alla porta di casa, i circuiti che riprendono (con o senza registrazione) immagini su aree di proprietà privata.

Per installare ed attivare la videosorveglianza a tutela della proprietà privata (contro furti e atti criminali) non serve una specifica autorizzazione o darne comunicazione alle autorità, ma bisogna rispettare la normativa sulla privacy e regole imposte dal Codice penale altrimenti si rischiano sanzioni. Ciò significa che è necessario evitare di riprendere terze persone (passanti sulla strada, targhe delle auto, volti di soggetti che transitano per le scale o nel cortile del condominio).

In certi casi, è inevitabile che le telecamere riprendano parzialmente aree di terzi: il Garante impone precauzioni e cautele per garantire la riservatezza di terzi che potrebbero finire nell’angolo di visuale della videosorveglianza.

Ecco quali sono le 6 regole evidenziate dal Garante.

VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA: COSA È POSSIBILE RIPRENDERE

Le telecamere nei condomini devono essere installate in modo tale da riprendere esclusivamente aree di propria esclusiva pertinenza. Ciò significa che è necessario evitare di estendere l’area videosorvegliata a luoghi esterni alla proprietà privata ed alle sue immediate vicinanze.

La riservatezza dei dati personali impone il principio di minimizzazione dei dati acquisiti e trattati. I dati devono essere pertinenti alle finalità perseguite (sorveglianza e tutela della proprietà privata) senza mai eccedere.

CAUTELE PER EVITARE IL REATO DI INTERFERENZE ILLECITE

L’angolo visuale delle riprese deve limitarsi agli spazi di propria esclusiva pertinenza: è quanto chiarisce il Garante. Non si possono effettuare riprese (anche senza registrazione) in aree comuni (pianerottoli, scale, cortili, ecc.) e neanche in zone di pertinenza di terzi.

Pertanto, quando risulta inevitabile riprendere parzialmente anche zone di pertinenza di terzi, il Garante impone di attivare misure tecniche allo scopo di oscurare parti di immagini come nel caso di una telecamera posta davanti all’ingresso di casa propria che riprende una porzione delle scale o del pianerottolo.

Per oscurare parti delle riprese si possono adottare accorgimenti tecnici come pixelizzare le immagini o puntare la telecamera verso il basso.

Non adottare gli accorgimenti imposti dal Garante significa incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis del Codice penale).

CARTELLO DI AVVISO PER INFORMARE I PASSANTI

Per le telecamere di videosorveglianza privata che riprendono inevitabilmente tratti dove passano altre persone, è necessario acquisire una tantum il consenso di chi esercita il diritto di passaggio in modo esplicito, possibilmente per iscritto.

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016, i soggetti che transitano in un’area videosorvegliata devono essere informate circa la presenza di telecamere tramite cartello di avviso apposito che deve essere posizionato prima di entrare nell’area ripresa.

TELECAMERE IN CONDOMINIO: RIPRESE VIETATE

Ogni forma di ripresa in chiaro, senza oscuramenti, di aree comuni o di terzi (inclusi negozi al pianterreno o parcheggio del condominio) è illegittima.

Se la telecamera installata all’interno della propria abitazione è libera, non sono considerate libere le telecamere in condominio. L’installazione di queste ultime deve avvenire a seguito di una delibera adottata dall’assemblea condominiale con il voto favorevole di almeno la metà del valore dell’edificio in base alle tabelle millesimali di proprietà (art. 1136 Codice civile).

Le registrazioni, ricorda il Garante, devono essere conservate per un periodo di tempo limitato, non superiore a 7 giorni dopodiché dovranno essere distrutte. Gran parte dei sistemi di videosorveglianza prevede la cancellazione automatica dopo il periodo di conservazione consentito.

In determinati casi, può risultare necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini, inizialmente previsti dalla legge o fissati dal titolare del trattamento. Succede, ad esempio, quando il prolungamento viene richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria per attività investigative in corso.

DIVIETO DI RIPRESA DELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO

La finalità della videosorveglianza privata è vigilare e monitorare gli spazi di proprietà esclusiva tramite le telecamere e relative registrazioni. L’area vigilata e ripresa non può essere estesa a zone pubbliche. L’eccezione a questa regola è rappresentata da enti pubblici come Comuni e forze di Polizia autorizzati ad installare telecamere per controllare il territorio e prevenire reati.

Per il resto, le telecamere installate da persone fisiche non possono riprendere aree pubbliche e aperte al pubblico, incluse le zone aperte al pubblico transito (passaggi per accedere ai negozi, portici, ecc.).

CORRETTO UTILIZZO DELLE REGISTRAZIONI

La sesta ed ultima regola evidenziata dal Garante riguarda l’utilizzo delle registrazioni.

Le immagini riprese e registrate dalle telecamere non devono essere oggetto di diffusione o comunicazione a terzi.

La videosorveglianza implica il trattamento di dati personali: tutte le informazioni possono essere visionate esclusivamente dal titolare del trattamento e dai suoi incaricati (ad esempio, chi gestisce l’impianto) oppure da soggetti autorizzati per legge (polizia giudiziaria, magistratura) allo scopo di accertare reati.

E’ assolutamente illegale divulgare e mettere in rete immagini e video che ritraggono soggetti riconoscibili ripresi in tempo reale o registrati attraverso una diretta sui social, uno streaming su un sito web, sistemi di messaggistica (WhatsApp).

La diffusione illecita e la comunicazione a terzi di dati personali integrano un reato e dà diritto al risarcimento del danno alle persone coinvolte (art. 167 bis D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

SI POSSONO INSTALLARE TELECAMERE SUL BALCONE?

Se le telecamere servono a captare quanto avviene in spazi pertinenti di un’abitazione privata che, allo stesso tempo, non sono protetti dalla vista di estranei, non scatta automaticamente il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Non è passibile di denuncia chi installa un impianto di videosorveglianza sul balcone della propria abitazione che punta verso aree comuni, di comproprietà del titolare dell’impianto, non recintate e non protette dallo sguardo di estranei. Lo stabilisce la sentenza n. 44156 – 21 ottobre 2008 della Cassazione penale Sez. V.

La Cassazione penale (Sez. V nl 44701 – 29 ottobre 2008) ha inoltre ribadito che installare telecamere nell’abitazione che riprendono il parcheggio condominiale ed il relativo ingresso non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata perché si tratta di aree destinate all’uso di un numero indeterminato di persone. Di conseguenza, questo tipo di installazione è escluso dalla tutela penale. Non c’è reato ma potrebbe sussistere la lesione della privacy con conseguente richiesta di risarcimento e di eliminazione delle telecamere.

VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA: QUANDO SERVE LA VALUTAZIONE D’IMPATTO PREVENTIVA?

Il Garante prevede la valutazione d’impatto preventiva nel caso in cui il trattamento presenti un rischio elevato per le persone fisiche. Può verificarsi in caso di sistemi integrati che collegano telecamere a sistemi intelligenti che analizzano ed elaborano immagini per rilevare, registrare e segnalare comportamenti anomali.

La valutazione d’impatto preventiva viene richiesta sempre, soprattutto in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di un’area accessibile al pubblico.

Francesco Ciano

Francesco Ciano