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VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE: REGOLAMENTO PER INSTALLARE LE TELECAMERE
Negli ultimi due anni, l’aumento di episodi di furti e vandalismi ha spinto molti istituti scolastici ad installare telecamere. La videosorveglianza nelle scuole è necessaria per prevenire atti vandalici (specie di notte e nei giorni di chiusura), per tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici ed il patrimonio dei beni mobili nella sede scolastica.
Per garantire vigilanza e sicurezza agli istituti scolastici quali sono le regole da rispettare?
Quali sono i requisiti da soddisfare per l’utilizzo delle telecamere a scuola nel rispetto della privacy di chiunque transiti all’interno dell’edificio (studenti, personale, famiglie, fornitori)?
Scopriamo i dettagli del Regolamento per la videosorveglianza a scuola.
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE: QUADRO NORMATIVO
Prima di entrare nel vivo del focus, riportiamo la normativa richiamata in merito all’installazione di telecamere nelle scuole:
– Codice privacy (D.lgs n.196/2003) che include i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità;
– D.P.R. n.249/1998 (art. 2, co. 2) per il trattamento di dati relativi a minori;
– Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante dell’8 aprile 2010 pubblicato in G.U. n.99 – 29 aprile 2010;
– Guida del Garante “La privacy tra i banchi di scuola”;
– Parere 2/2009 sulla “Protezione dei dati personali dei minori” adottato l’11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali;
– Provvedimento del Garante Privacy n. 230 dell’8 maggio 2013 in cui si ribadisce che i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati “se necessari e se l’obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi”;
– Statuto dei lavoratori (art. 4) secondo cui gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di carattere produttivo ed organizzativo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE: REQUISITI IMPOSTI DAL GARANTE PRIVACY, IL REGOLAMENTO
L’attività di videosorveglianza è regolamentata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso il Provvedimento generale dell’8 aprile 2010. Con tale provvedimento sono stati definiti precisi requisiti a tutela dei diritti di riservatezza del cittadino.
L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini deve essere effettuata nell’osservanza della normativa vigente tutelando la dignità delle persone riprese senza interferire nella vita privata dei soggetti interessati. Le immagini non devono in alcun modo essere usate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, studenti, personale ATA ed altri utenti né riguardo alle attività svolte all’interno dell’istituto né in riferimento alle abitudini personali. Le telecamere non devono disporre di sistemi di rilevazione sonora in grado di intercettare conversazioni o comunicazioni.
A dicembre 2020, lo stesso Garante ha pubblicato nuove FAQ anche per chiarire tutto ciò che riguarda l’utilizzo di telecamere nelle scuole.
Il Regolamento definito dal Garante Privacy stabilisce che gli istituti scolastici possono installare ed utilizzare telecamere di sorveglianza se risulta indispensabile per tutelare da furti ed atti vandalici l’edificio ed i beni in esso contenuti. In pratica, l’installazione di telecamere è lecita solo se motivata da una concreta necessità di prevenire ulteriori episodi di furto o atti vandalici già verificatisi o, in alternativa, se la scuola custodisce beni di valore (denaro, strumentazione informatica).
Le riprese devono essere circoscritte alle sole aree interessate da furti e atti vandalici, il diritto alla riservatezza di ogni studente deve essere garantito. La presenza delle telecamere va segnalata in modo chiaro tramite appositi cartelli indicanti “Area Videosorvegliata“.
Le aree interne possono essere riprese soltanto negli orari di chiusura: le riprese sono vietate durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Le aree esterne prossime all’istituto scolastico possono essere riprese anche durante le lezioni a patto che non risultino pertinenti all’edificio.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza (d.P.R. n. 249/1998, art. 2, co. 2) e l’armonico sviluppo della personalità dei minori in rapporto alla loro vita ed al loro diritto all’educazione.
I dati personali rilevati, trattati secondo la normativa vigente, sono raccolti in base alla sicurezza dell’istituto scolastico, in maniera pertinente, completa e non eccedente rispetto alle finalità per cui sono state installate le telecamere di videosorveglianza.
I PRINCIPI DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA DEL REGOLAMENTO EUROPEO
In base al Regolamento Europeo, il trattamento dei dati deve essere effettuato secondo i principi di pertinenza, correttezza, non eccedenza, necessità, liceità, proporzionalità e finalità rispettando i diritti e le libertà fondamentali, la dignità delle persone, la tutela della riservatezza e dell’identità personale, il diritto alla protezione dei dati personali.
I principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite prevedono l’installazione delle telecamere in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese.
E’ assolutamente vietato diffondere o divulgare dati, notizie e immagini di cui si viene a conoscenza utilizzando gli impianti. E’ vietato anche ingrandire le immagini al di fuori dei casi previsti dal Regolamento.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DEL MATERIALE REGISTRATO
La conservazione dei dati personali e del materiale registrato dalle telecamere di videosorveglianza, secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679, deve prevedere tempi non superiori al conseguimento delle finalità per cui i dati raccolti vengono trattati.
In particolare, nelle FAQ di dicembre 2020, il Garante Privacy ha specificato che le immagini registrate non devono essere conservate per un tempo più lungo del necessario in base alle finalità per cui vengono acquisite. Spetta al titolare del trattamento dati individuare i tempi di conservazione delle immagini considerando il contesto e le finalità del trattamento come pure il rischio per le libertà e i diritti delle persone. Ai sensi del punto 3.4, comma 2 del Provvedimento del Garante Privacy, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo poche ore (di regola, entro le 24 ore successive alla rilevazione), possibilmente con sistemi automatici. Per prolungare il periodo di conservazione, bisogna giustificare lo scopo e la necessità di tale conservazione (festività o chiusura, richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria).
INSTALLAZIONE DI TELECAMERE A SCUOLA: COME PROCEDERE
Il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a documentare per iscritto le ragioni della scelta di installare la videosorveglianza nella scuola, le soluzioni operative da adottare e relative motivazioni.
Riguardo all’informativa della presenza di telecamere di videosorveglianza, si può utilizzare un modello semplificato o, in alternativa, appositi cartelli contenenti, tra le varie informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulle finalità perseguite. L’informativa deve essere posizionata in modo visibile nelle immediate vicinanze dell’area sorvegliata, all’interno del piano dove sono installate le telecamere ed in prossimità, nonché all’esterno dell’edificio (vicino alla porta centrale, all’uscita di emergenza sul retro dell’edificio ed alla parte finale del corridoio del piano terra). Il modello si può adattare a specifiche esigenze della scuola (anche con la presenza di più telecamere) ed alle modalità delle riprese.
Deve essere chiaro e inequivocabile quali zone sono soggette a videosorveglianza ed il relativo contesto: non serve rivelare la precisa ubicazione della telecamera stessa, l’importante è rendere noto l’area coperta dalla telecamera.
L’informativa deve riportare un testo completo che contenga tutti gli elementi indicati nell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 specificando come e dove trovarlo (ad es. bacheca, sito Internet del titolare del trattamento).
Il titolare del trattamento dei dati (in genere, il legale rappresentante dell’istituto) deve nominare per iscritto tutti coloro che possono trattare per suo conto le immagini raccolte tramite le telecamere. Tali soggetti nominati possono accedere alle immagini ed ai locali che ospitano le postazioni di controllo. Può trattarsi di soggetti interni alla scuola (dipendente, docente o ATA) o responsabili al trattamento esterni (aziende che si occupano dell’impianto di videosorveglianza e relativa manutenzione) ai sensi dell’ex art. 28 del GDPR.
Il terminale è custodito con password, in un luogo protetto ed accessibile solo alle persone autorizzate che possono esaminare le immagini anche da remoto. Gli incaricati interni possono riprodurre le immagini se richieste dall’Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgate in nessun altro caso. Si può effettuare copia delle immagini registrate dalle telecamere soltanto previa autorizzazione ed autenticazione del titolare del trattamento o dell’incaricato interno al trattamento dei dati.
L’istituto scolastico deve definire l’attività di sorveglianza nel registro delle attività di trattamento adottando specifiche misure di sicurezza. Le caratteristiche e certificazioni delle telecamere devono essere custodite agli atti della scuola.
E’ NECESSARIA LA VALUTAZIONE D’IMPATTO PREVENTIVA?
Di solito, l’istituto scolastico non deve effettuare una valutazione d’impatto preventiva per installare telecamere di videosorveglianza anche se resta altamente consigliata in ogni caso.
La valutazione d’impatto preventiva è necessaria, in particolare, nei seguenti casi:
– se il trattamento dei dati personali prevede l’uso di nuove tecnologie come i sistemi integrati (privati e pubblici) ed i sistemi intelligenti in grado di analizzare ed elaborare le immagini;
– in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di un’area accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo) e negli altri casi indicati dal Garante.
Con videosorveglianza su ‘larga scala’ il GDPR si riferisce a trattamenti di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale che possono incidere su un ampio numero di persone e che, quindi, presentano un rischio elevato. In genere, ogni istituto scolastico installa un’unica telecamera di sorveglianza che copre un’area circoscritta e limitata, non di larga scala.
SCUOLE SICURE 2021/2022: PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Con la riapertura delle scuole in presenza, su impulso dei prefetti le questure di diverse città italiane hanno attivato servizi incisivi di controllo del territorio volti ad arginare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.
Tali servizi sono stati posti in essere secondo le indicazioni ministeriali di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga aderendo al progetto del Ministero dell’Interno denominato “Scuole Sicure”. L’operazione prevede una significativa presenza delle Forze dell’Ordine, controlli e perquisizioni all’esterno degli istituti scolastici.
In alcune città come Livorno e Palermo, i risultati non si sono fatti attendere. I servizi coordinati dalla Questura, con la collaborazione di altre Forze dell’Ordine tra cui Guardia di Finanza e unità cinofile, hanno arrestato e denunciato spacciatori di stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina) tra cui minorenni. L’attività investigativa è supportata da intercettazioni telefoniche e videosorveglianza.