CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (REGOLE E NORME TECNICHE), LETTERA G DM 37/08

Con il DM 3 agosto 2015, noto come Codice di Prevenzione Incendi, in Italia è stato colmato il gap normativo di 40 anni con l’Europa. E’ stato realizzato un testo unificato applicabile nella progettazione in modo più uniforme rispetto al passato.

Il Codice viene applicato, prevalentemente, per attività industriali (RTO, regola tecnica orizzontale), uffici, alberghi, autorimesse (RTV, regola tecnica verticale).

Con questo strumento l’Italia si è, dunque, allineata agli standard europei. La metodologia consiste nell’individuare livelli prestazionali secondo le varie misure antincendio (resistenza al fuoco, esodo, controllo dell’incendio), nella valutazione del rischio, nella scelta delle soluzioni progettuali.

Il Codice rinvia alle norme di buona tecnica, misure, provvedimenti, accorgimenti in linea con gli sviluppi tecnologici ed alla regolamentazione internazionale per la prevenzione degli incendi.

In assenza di un manuale o di una banca dati contenente parametri sperimentali riferiti alla combustione e trasmissione di calore, progettare e realizzare un’opera a regola d’arte (conforme a regole e norme tecniche) diventa sempre più complesso.

La nuova regolamentazione tecnica rimanda e raccomanda la normazione ‘volontaria‘ per la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti (ovvero norme UNI, CEI, CEN, CENELEC, ISO, NFPA, FM, europee ed internazionali).

Che differenza c’è tra regole tecniche e norme tecniche? In particolare, le norme tecniche devono essere considerate volontarie oppure obbligatorie? Che succede in caso di inosservanza di una norma tecnica?

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: PRIMA, UN PO’ DI STORIA SUGLI STANDARD DEI PRODOTTI…

Abbiamo accennato a varie norme come UNI, CEN, ISO.

Cosa sono? Come nascono?

Il ‘perché’ è facile da intuire: l’obiettivo è standardizzare, a livello nazionale e internazionale, misure e test per facilitare la manutenzione e commercializzazione dei prodotti.

Tutto inizia nel 1901, in Inghilterra, con la nascita dell’Associazione Engineering Standards Committee che si è poi trasformata in BSI (British Standards Institute).

Successivamente, nei principali Paesi industrializzati, sono nate specifiche associazioni industriali per la standardizzazione divenute poi Enti pubblici: stiamo parlando della DIN tedesca (1917) e della  AFNOR francese (1918).

Nei primi anni del XX secolo, furono fondate in America istituzioni internazionali di standardizzazione:

IEC (International Electrotecnical Commission) nata nel 1906 per il comparto elettrico;

ISA (International Federation for Standardizing Associations) nata nel 1927 per i restanti settori;

UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee), comitato fondato nel 1944.

Nel 1947, ISA e UNSCC costituirono l’attuale standard ISO (International Standardization Organization) che ha sede a Ginevra. La norma ISO si consolidò nei primi anni Novanta con l’avanzare della globalizzazione. Attualmente, sono 164 i Paesi aderenti allo standard.

In Italia, nel 1921, l’Associazione Nazionale fra gli Industriali Meccanici e Affini fondò la UNIM (Unificazione dell’Industria Meccanica) che, nel 1930, divenne UNI (Ente Nazionale per l’Unificazione nell’Industria).

L’ente UNI, riconosciuto dallo Stato italiano e dall’UE, redige, approva e pubblica le relative norme tecniche volontarie valide in tutti i comparti commerciali, industriali e del terziario, ad eccezione dei settori elettrico ed elettrotecnico.

L’unificazione del mercato all’interno della Comunità Europea (1951) portò all’esigenza di creare un organismo europeo di standardizzazione. Tale organismo nacque nel 1961 a Parigi (il CEN – Comité Européen de Normalisation) le cui norme (EN) possono rimpiazzare quelle nazionali dei vari Paesi aderenti. Le norme EN interessano tutti i settori: ambiente, sicurezza, salute, trasporti, edilizia, meccanica, ecc.

In Europa, sono stati costituiti altri due enti di normazione: ETSI (telecomunicazioni) e CENELEC (comparto elettrotecnico).

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: ADEGUAMENTO ALLE NORME INTERNAZIONALI, DIFFERENZA TRA NORME E REGOLE TECNICHE

Gli organi di normazione nazionale dei paesi membri dell’UE hanno l’obbligo di recepire le norme EN (europee) ritirando quelle nazionali. Non è cosi per le norme internazionali ISO seppure le norme nazionali, per interessi di mercato a livello internazionale, vengano sempre più sostituite da norme europee e ISO. Nel 1991, fu firmato a Vienna un accordo di cooperazione tra ISO e CEN per elaborare norme comuni. Oggi, il 30% delle norme europee coincidono con quelle internazionali.

Che differenza passa tra la ‘regola’ e la ‘norma’ tecnica in riferimento al Codice di Prevenzione Incendi?

Le regole tecniche, emanate dal Ministero dell’Interno, sono obbligatorie.

Le norme tecniche, fondate su risultati scientifici, tecnologici e sperimentali ed emanate da Enti di normazione per promuovere migliori benefici per la comunità, ‘dovrebbero’ essere volontarie.

Col passare degli anni, però, le norme tecniche nel campo della sicurezza sono diventate a tutti gli effetti obbligatorie in quanto collegate alla legislazione obbligatoria. Spesso, per la norma tecnica si rinvia alla regola tecnica diventando perciò vincolante.

I vari rinvii sono contenuti nel Decreto Legislativo 81/2008, nello stesso Codice di Prevenzione Incendi e nell’art. 2087 del Codice Civile che stabilisce l’obbligo della massima sicurezza tecnologica a carico del datore di lavoro.

L’inosservanza della regola tecnica sanzionata a livello amministrativo e penale trascina inesorabilmente la norma tecnica cui è collegata rendendola, a sua volta, sanzionabile. Lo dimostra la sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Torino sul caso Thyssen Group: le norme tecniche riproducono lo stato dell’arte, quindi rinviano necessariamente alla regola tecnica.

NORME TECNICHE DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: CONSIDERAZIONI FINALI

I principi cardine della normazione sono tre: consensualità, democraticità e trasparenza. Riguardo a quest’ultimo elemento (la trasparenza) c’è da dire che l’Ente di normazione ha il compito di rendere disponibile il progetto di norma a tutti gli interessati.

In realtà, si può accedere alle norme divulgate dagli Enti previo contributo economico. E’ possibile conoscere anche norme di una certa rilevanza penale solo a pagamento.

Molti sostengono o pensano che ci sia la libertà di non rispettare le norme tecniche se si dimostra di avere un proprio standard tecnico. Ciò è possibile soltanto per aziende in grado di avvalersi di procedure e standard codificati e validi, ma questo non vale per piccole e medie imprese che non possono vantare alcuno standard di ‘buona tecnica‘ riferito ad organismi riconosciuti come FM, NFPA, BS.

Occhio, quindi, a non considerare troppo ‘volontarie’ le norme tecniche se sono legate a regole vincolanti.

LETTERA G DM 37/2008 ABILITAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ha definito le specifiche (tuttora in vigore) riferite alla realizzazione degli impianti antincendio a regola d’arte. Ha sostituito la Legge 46/1990 che ha regolato il settore per 18 anni.

Nella nuova legge, vengono introdotte la Dichiarazione di Rispondenza (verifica di conformità dell’impianto ai requisiti nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia più reperibile) e le specifiche competenze tecniche richieste ai professionisti che progettano gli impianti.

L’art. 1 del DM 37 – 22 gennaio 2008 elenca le lettere di abilitazione dalla A alla G come segue:

A) impianti di produzione/trasformazione/trasporto/distribuzione/utilizzo dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

B) impianti radiotelevisivi (antenne), elettronici in genere;

C) impianti di riscaldamento/climatizzazione/condizionamento/refrigerazione di qualsiasi tipo, incluse le opere di ventilazione/aerazione dei locali nonché dei prodotti di combustione e condense;

D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi tipo;

E) impianti per la distribuzione e utilizzo di gas d’ogni genere, incluse le opere di evacuazione dei prodotti di combustione, aerazione e ventilazione dei  locali;

F) impianti di sollevamento di cose o persone tramite ascensori, scale mobili, montacarichi e simili;

G) impianti di protezione antincendio.

L’art.2, c.2, lettera h) del DM 37/08 definisce gli impianti di protezione antincendio in dettaglio:

– impianti di alimentazione di idranti;

– impianti di estinzione automatica o manuale;

– impianti di rilevazione di gas, fumo e incendio.

Fonte: ingenio-web.it (Ing. Pulito Cosimo)