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VIDEOSORVEGLIANZA: FAQ E CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY
Torniamo a parlare di Videosorveglianza per informarti sui chiarimenti pubblicati il 5 dicembre 2020 dal Garante Privacy.
Le FAQ pubblicate dal Garante si riferiscono alle Linee Guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati EDPB n. 03-2019 con indicazioni generali che si ispirano alle risposte fornite a segnalazioni, richieste di informazioni, reclami ricevuti recentemente dall’Ufficio.
Tali chiarimenti, oltre a considerare le nuove disposizioni del Regolamento UE 2016/679, sono necessari per aggiornare il provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza (risale al 2010 ed è, in parte, superato).
Ricordiamo che il D.lgs. 101/2018 ha confermato l’applicazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in quanto risultano compatibili con il Regolamento.
Le Linee Guida EDPB n. 03-2019 e le FAQ pubblicate il 5 dicembre 2020 dal Garante chiariscono due aspetti fondamentali. Innanzitutto, in che modo il Regolamento debba essere interpretato in sede di progettazione e implementazione degli impianti di videosorveglianza. In secondo luogo, quali parti del provvedimento del Garante risalente al 2010 debbano essere considerate superate.
VIDEOSORVEGLIANZA: PARLA IL GARANTE PRIVACY – RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE NELLA SCELTA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Nel documento pubblicato di recente dal Garante, vengono evidenziati due pilastri importanti del Regolamento UE 2016/679: accountability (responsabilità) e minimizzazione. Ti spieghiamo in parole semplici cosa sono.
Per ‘accountability‘ si intende la responsabilità da parte del titolare nella scelta delle finalità e dei mezzi del trattamento dati. Il titolare dei dati deve documentare e rendere conto di queste importantissime scelte.
La decisione di far installare o meno impianti di videosorveglianza non deve mai essere presa con superficialità e leggerezza. In questo consiste l’accountability. Il principio viene ben spiegato nelle Linee Guida EDPB: se sono disponibili altri strumenti per raggiungere le finalità prefissate, il ricorso alla videosorveglianza non deve essere automaticamente considerato come una necessità. L’impianto di videosorveglianza è lecito quando costituisce un mezzo necessario ed inevitabile per soddisfare una reale e concreta esigenza di sicurezza, che non può essere soddisfatta con altri strumenti.
Spetta al titolare la valutazione di proporzionalità e liceità del trattamento: dovrà valutare il contesto, le finalità, il rischio per le libertà e i diritti degli individui. Rientra nella sua responsabilità anche la scelta dei tempi di conservazione dei dati. E’ necessario valutare l’impatto sulla protezione dei dati trattati.
Come previsto nel provvedimento del Garante n. 467 – 11 ottobre 2018, in certi casi (ad esempio sorveglianza di una zona accessibile al pubblico) il titolare non può decidere da sé di effettuare o meno una DPIA. In tal caso, la DPIA (valutazione d’impatto della protezione dati prevista dall’art. 35 del Regolamento UE/2016/679 secondo i criteri di necessità, proporzionalità e relativi rischi) è prescritta per legge o da un provvedimento dell’autorità di controllo.
MINIMIZZAZIONE: OCCHIO AI TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
L’altro aspetto essenziale sottolineato dal Garante è la minimizzazione. Cos’è?
Secondo il concetto di minimizzazione, il titolare deve scegliere con estrema attenzione le modalità di ripresa, collocazione e gestione delle diverse fasi del trattamento. In qualsiasi caso, i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto al raggiungimento delle finalità. La minimizzazione deve essere ancora più accurata quando la videosorveglianza comporta il trattamento di dati sensibili: il titolare ha l’obbligo di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che raccolgano dati sensibili, indipendentemente dallo scopo.
Rientra nei principi di responsabilità e minimizzazione la scelta del titolare di stabilire i tempi di conservazione dei dati.
Il più delle volte, le finalità legittime della Videosorveglianza riguardano la protezione e sicurezza del patrimonio. Nelle recenti FAQ, il Garante chiarisce che in genere è possibile individuare eventuali danni entro 1-2 giorni. Se il periodo di conservazione dei dati viene prolungato (soprattutto oltre le 72 ore), l’analisi della necessità della conservazione e delle finalità legittime deve essere ancor più documentata, approfondita, argomentata.
Nel chiarire i tempi di conservazione, il Garante fa riferimento alle Linee Guida n. 03-2019 in quanto i tempi indicati nel provvedimento del 2010 s’intendono superati.
VIDEOSORVEGLIANZA: PARLA IL GARANTE PRIVACY – ESEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI FORNITI DAL GARANTE
Il Garante fa alcuni esempi in riferimento alla conservazione dei dati.
Nei condomini, il termine di conservazione delle immagini ideale è di 7 giorni (non oltre).
In caso di attività investigativa da parte dell’autorità o della Polizia giudiziaria, può rivelarsi necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini (previsti per legge o fissati dal titolare del trattamento).
Ai sensi dell’ex art. 6, c. 8, D.l. n. 11/2009, i tempi di conservazione possono essere fissati per legge, ad esempio nell’ambito della videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzata dai Comuni per tutelare la sicurezza urbana. In tal caso, il limite massimo è di 7 giorni dalla rilevazione dei dati, ma questi tempi possono essere prolungati per specifiche esigenze. Rientra nell’ambito della videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana il monitoraggio delle discariche.
VIDEOALLARME: CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI FINO A 7 GIORNI
In caso di necessità concreta e documentata, è possibile richiedere un prolungamento dei tempi di conservazione delle immagini oltre le 24-48 ore fino a 7 giorni. Per ottenere l’autorizzazione al prolungamento della conservazione dei dati, è necessario inviare una richiesta di verifica preliminare al Garante della Privacy.
La richiesta deve essere motivata, documentata, corredata da situazioni di rischio concrete, adeguata e proporzionale ai rischi descritti.
Le finalità possono essere la tutela della proprietà, protezione e incolumità delle persone, rilevazione/prevenzione/controllo di infrazioni da parte di soggetti pubblici, acquisizioni di prove, obbligo di custodire o consegnare copia delle registrazioni su richiesta dell’autorità o della polizia giudiziaria in caso di indagini in corso. Queste finalità hanno la priorità sulla privacy, specie se il rischio di furto e rapina è altissimo (banche, attività commerciali).
Il nostro VideoAllarme prevede la conservazione delle immagini fino a 7 giorni. Le telecamere esterne possono essere utilizzate dalle Forze dell’Ordine nell’ambito della sicurezza partecipata. Con il VideoAllarme è lecito riprendere anche il dipendente che, ad esempio, lavora in cassa e maneggia il denaro. Tale monitoraggio è in linea con lo Statuto dei Lavoratori, che consente l’utilizzo di dispositivi per il controllo a distanza dei lavoratori per esigenze esclusivamente organizzativo/produttive, di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
TRASPARENZA INFORMATIVA
Un obbligo imprescindibile del titolare del trattamento dati è la trasparenza informativa, che le Linee Guida EDPB non trascurano affatto.
Gli interessati devono essere consapevoli (quindi, informati), di essere sottoposti a videosorveglianza. Il titolare deve informarli dettagliatamente sulle aree videosorvegliate utilizzando cartelli nei punti di accesso alle zone monitorate. Il cartello di avviso ‘Area Videosorvegliata’ deve riportare le informazioni più importanti che gli interessati possono visualizzare. Il cartello è il mezzo di trasparenza informativa principale (primo livello).
Il Garante conferma i contenuti che devono necessariamente essere riportati sul cartello:
– titolare;
– finalità del trattamento dati;
– informazioni di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (se nel cartello viene nominato);
– tempi di conservazione dei dati;
– indirizzo o sito web cui rivolgersi per accedere all’informativa completa o per l’esercizio dei diritti.
Per altri dettagli obbligatori da comunicare sull’impianto di videosorveglianza, esiste un secondo livello che prevede ulteriori mezzi di informazione.
VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA
Le FAQ del Garante chiariscono anche alcuni dettagli nell’ambito della Videosorveglianza privata, sempre riferendosi al Regolamento UE 2016/679.
Il soggetto privato può installare nella propria abitazione telecamere ad esclusivo scopo personale di controllo e sicurezza. In presenza di collaboratori e dipendenti come colf o babysitter, questi devono essere informati della presenza di telecamere e del trattamento dati che non può assolutamente essere dannoso e lesivo della dignità della persona (ad esempio, telecamere in bagno). L’impianto dovrà oltretutto essere supportato da adeguate misure di sicurezza.
Riguardo alle modalità d’installazione di telecamere private, bisogna fare attenzione all’angolo di visuale: non devono riprendere aree comuni condominiali, aree di proprietà privata di altre persone, aree pubbliche o di pubblico passaggio. Questa regola vale in caso di registrazione di immagini o meno.