TELECAMERE NELLE SCUOLE: REGOLE PER LA PRIVACY, COSA FARE E NON FARE

Negli ultimi mesi, tra lockdown e misure restrittive, in Italia le scuole sono state prese d’assalto da ladri, sciacalli e vandali. Per questi ed altri motivi di sicurezza, affrontiamo il tema delle telecamere nelle scuole. Quando si possono usare e come? Quali sono le regole per la privacy? Cosa fare e non fare?

Negli istituti scolastici si possono installare sistemi di videosorveglianza soprattutto per prevenire intrusioni illecite, furti ed atti vandalici.

Bisogna, però, rispettare certe regole per tutelare i diritti e le libertà delle persone che accedono all’interno delle scuole (studenti, famiglie, personale scolastico, fornitori, ecc.).

Cosa stabilisce il Garante Privacy in riferimento alla protezione dei dati personali?

TELECAMERE NELLE SCUOLE: QUANDO SI POSSONO INSTALLARE?

Come in altre sedi di lavoro private e pubbliche, nelle scuole il sistema di videosorveglianza va installato esclusivamente per esigenze produttive ed organizzative, per la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza del lavoro.

L’installazione delle telecamere nelle scuole ed in altre sedi di lavoro deve essere eseguita nel pieno rispetto del GDPR e delle altre garanzie previste ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970, normativa che si riferisce all’installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo.

Le telecamere nelle scuole e la videosorveglianza devono garantire il diritto alla riservatezza dello studente. Questi sistemi di sicurezza sono ammessi in caso di stretta necessità per tutelare l’edificio ed i beni scolastici da ladri e vandali. Le riprese devono essere circoscritte esclusivamente alle aree interessate.

Le telecamere installate all’interno dell’edificio scolastico devono essere attivate soltanto negli orari di chiusura, non durante lo svolgimento delle attività.

Riguardo alle telecamere che inquadrano l’esterno dell’edificio scolastico, è necessario delimitare adeguatamente l’angolo di visuale per le riprese.

E’ obbligatorio segnalare la presenza di telecamere e videosorveglianza con appositi cartelli.

TELECAMERE NELLE SCUOLE E INFORMATIVA

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)  ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”. Si tratta di linee guida che forniscono indicazioni sull’applicazione del Regolamento in riferimento al trattamento di dati personali tramite dispositivi video (comprese telecamere e videosorveglianza).

Le persone che accedono e transitano nelle aree videosorvegliate devono sempre essere informate sulla presenza di telecamere (ex art. 13 del Regolamento). Vale per le scuole come per altre sedi di lavoro, eventi e spettacoli pubblici (manifestazioni sportive, concerti, ecc.) indipendentemente dal fatto che i dati siano di un soggetto privato o pubblico.

Bisogna apporre un cartello che includa anche informazioni sulle finalità del trattamento dati e sul titolare del trattamento stesso. Un modello di cartello utilizzabile viene fornito dall’EDPB: può essere adattato e personalizzato in base a vari fattori: numero di telecamere, ampiezza dell’area videosorvegliata, modalità di ripresa, ecc.

Il cartello informativo deve essere collocato prima dell’accesso all’area videosorvegliata. Non occorre necessariamente specificare la precisa ubicazione delle telecamere. L’importante è che l’informativa chiarisca inequivocabilmente quali zone sono soggette a sorveglianza. Le persone devono poter comprendere quali aree siano coperte dalle telecamere per avere modo di evitare la sorveglianza o adeguare, se necessario, il loro comportamento.

INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: REGOLE PRIVACY DA RISPETTARE

Le telecamere vanno installate nel pieno rispetto della disciplina che regola la tutela dei dati personali e di altre normative civili e penali (relative, ad esempio, al controllo dei lavoratori da remoto o alle interferenze illecite nella vita privata).

Nello scegliere la dislocazione, le modalità di ripresa e la gestione del trattamento, occorre assolutamente rispettare il principio di ‘minimizzazione dei dati’, che devono sempre essere pertinenti alle finalità, mai eccedenti.

Il titolare del trattamento dati (pubblica amministrazione, azienda, condominio, professionista, scuola) non è tenuto a richiedere una specifica autorizzazione al Garante per installare sistemi di videosorveglianza. Secondo il cosiddetto ‘principio di responsabilizzazione’ (art. 5 del Regolamento) spetta al titolare del trattamento valutare la proporzionalità e liceità del trattamento in merito alle finalità del trattamento stesso. Deve anche esaminare il rischio per la libertà e i diritti degli individui prima di procedere con il trattamento.

VALUTAZIONE D’IMPATTO PREVENTIVA: QUANDO SERVE

Una volta stabiliti le finalità, il contesto, la natura e l’oggetto del trattamento dati, potrebbe risultare necessario effettuare una ‘valutazione d’impatto preventiva‘. Tale valutazione diventa ancora più necessaria soprattutto quando si utilizzano nuove tecnologie che possano rappresentare un rischio elevato per gli individui (artt. 35 e 36 del Regolamento).

Tale valutazione è sempre necessaria, ad esempio, in caso di utilizzo di sistemi integrati (privati e pubblici) che collegano le telecamere di vari soggetti (inclusi sistemi intelligenti). I sistemi integrati sono in grado di analizzare le immagini acquisite dalle telecamere e di elaborarle per rilevare in automatico eventi o comportamenti sospetti, anomali, nonché di segnalarli e, se necessario, registrarli.

Quando è richiesta la ‘valutazione d’impatto preventiva’ sulla protezione dei dati?

Tale valutazione è sempre richiesta in caso di sorveglianza su larga scala di aree accessibili  al pubblico (art. 35 del Regolamento) ed in altri casi listati dal Garante (ai sensi dell’art. 35, c.4, del Regolamento UE n. 2016/679 dell’11 ottobre 2018).

TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Secondo il principio di responsabilizzazione, il titolare del trattamento dovrà individuare i tempi di conservazione delle immagini in proporzione alle finalità del trattamento considerando anche il rischio per i diritti e le libertà degli individui. Le immagini non possono essere conservate più a lungo di quanto non richiedano le finalità per cui vengono acquisite.

In determinate circostanze, la legge prevede tempi precisi di conservazione dei dati. Prendiamo, ad esempio, l’art. 6 del D.L. 11/2009 secondo cui, per l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte dei Comuni al fine di tutelare la sicurezza urbana, la conservazione di dati, informazioni ed immagini raccolte è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve particolari necessità di ulteriori tempi di conservazione.

Generalmente, sicurezza e protezione del patrimonio sono le due principali finalità legittime del trattamento dati. Eventuali danni, di solito, sono rilevabili  entro 1-2 giorni.

Bisogna sempre considerare i principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.

In gran parte dei casi (inclusa l’eventualità di atti vandalici), i dati personali devono essere cancellati dopo pochi giorni, possibilmente in automatico.

Più lunghi sono i tempi di conservazione (oltre le 72 ore), maggiore e più dettagliata dovrà essere l’analisi della legittimità dello scopo (inclusa la necessità di conservazione dei dati).

Normalmente, nei giorni lavorativi, un giorno è sufficiente per rilevare atti vandalici. I giorni festivi oppure il fine settimana potrebbero giustificare un periodo di conservazione dei dati più lungo.

Potrebbe risultare necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini anche in caso di specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria per indagini in corso.

TELECAMERE NELLE SCUOLE: RISPETTARE LE REGOLE PRIVACY E SCEGLIERE LA TECNOLOGIA GIUSTA

Il principale focus di questo articolo è il rispetto della privacy nelle scuole come in altre sedi di lavoro (pubbliche e private) o luoghi aperti al pubblico.

Rispettare le regole della privacy è la prima cosa da fare.

Non meno importante è scegliere la tecnologia più adeguata.

Nel caso degli edifici scolastici, la tecnologia da noi consigliata è la doppia ottica termica/video, utile tanto per la videosorveglianza quanto per il sistema antintrusione.