SICUREZZA NEI PENITENZIARI: INTERCETTAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA, DL 28/2020

Il 17 giugno scorso, il Senato ha approvato la conversione del D.L. n. 28/2020 per la proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali. Il testo è passato alla Camera in seconda lettura. Approfittiamo di questa novità legislativa per approfondire il tema della sicurezza nei penitenziari in termini di sistemi di videosorveglianza (e non solo) gestiti dalla Polizia Penitenziaria e di intercettazioni in carcere.

Il legislatore è intervenuto per risolvere alcune criticità emerse nel comparto giustizia e far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il D.L. 28 30 aprile 2020 si occupa soprattutto delle intercettazioni: contiene anche misure urgenti in tema di ordinamento penitenziario, giustizia civile, amministrativa e contabile, l’adozione del sistema di allerta Covid-19.

La proroga al 1° settembre 2020 è stata confermata. A partire da questa data verrà applicata la riforma della disciplina sulle intercettazioni introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando (DL 216/2017). Tale riforma sarà applicata ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020: per quelli precedenti, continuerà ad essere applicata l’attuale disciplina.

Tra le varie disposizioni previste dal decreto legge, la nostra lente d’ingrandimento si focalizza sulle misure riferite alle intercettazioni.

 

SICUREZZA NEI PENITENZIARI: NUOVI PROVVEDIMENTI SULLE INTERCETTAZIONI

In tema di intercettazioni, il DL 161/2019 (riforma Bonafede), convertito con modifiche dalla L 7 28 febbraio 2020 aveva differito al 1 maggio 2020 l’entrata in vigore della riforma Orlando (d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216).

Aveva, perciò, disposto la sua applicazione a tutti i procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020. Al contempo, è slittata al 1 maggio 2020 anche l’entrata in vigore della disposizione che introduceva un’eccezione al divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale per le ordinanze in materia cautelare.

La necessità di una proroga straordinaria è dovuta all’esigenza di un adeguamento delle strutture degli uffici giudiziari (rallentato dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus).

Il D.L. n. 28/2020 dispone, quindi, che la riforma venga applicata dal 1° settembre 2020 su tutti i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

Dal 1° settembre verrà applicata anche la disposizione che introduce un‘eccezione al divieto di pubblicazione degli atti per consentire di pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare. La disposizione sull’adozione del decreto del Ministro della Giustizia entra in vigore subito, dunque sono di immediata applicazione. Si riferisce a modalità da seguire per il deposito in forma telematica di atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni ed i termini secondo cui il deposito per via telematica sarà l’unico consentito per legge. Tali documenti verranno conservati presso gli Uffici delle Procure della Repubblica.

 

ALTRE MISURE DI SICUREZZA URGENTI, UFFICI GIUDIZIARI E UDIENZE

In riferimento alla sicurezza nei penitenziari, è consentito alla Polizia Penitenziaria di utilizzare i droni. Gli aeromobili a pilotaggio remoto assicurano una vigilanza più efficace sugli istituti penitenziari nonché la sicurezza all’interno delle carceri.

La disciplina dei procedimenti riguardanti i permessi di necessità e in deroga (detenzione domiciliare) è stata modificata. Si prevede la richiesta da parte dei giudici di sorveglianza di un parere obbligatorio al Procuratore Antimafia e Antiterrorismo per valutare la pericolosità di un soggetto ed eventuali collegamenti con la criminalità organizzata. Il parere verrà richiesto al Procuratore nazionale in caso di detenuto sottoposto a sorveglianza speciale (art. 41-bis), oppure al Procuratore distrettuale in caso di autore di uno dei reati contemplati nell’arti. 51 comma 3 bis e comma 3 quater c.p.p.

In merito alla detenzione domiciliare di soggetti condannati per gravi delitti per motivi associati all’emergenza sanitaria da Covid-19, viene introdotto l’obbligo di valutare le effettive condizioni di salute. Si prevede per i giudici di sorveglianza il differimento dell’esecuzione della misura entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento e, in seguito, a cadenza mensile. Per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con il provvedimento degli arresti domiciliari, è obbligatoria una revisione periodica sulla permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria.

Nel rispetto del protocollo nazionale anti-Covid 19 (distanziamento sociale), proseguiranno gli incontri protetti tra genitori e figli minori in spazio neutro (in presenza di operatori del servizio socio-assistenziale). In alternativa, i contatti saranno possibili con collegamenti da remoto e mediazione telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Il termine della conclusione della fase emergenziale per gli uffici giudiziari e le udienze viene anticipato di un mese, dal 31 luglio (inizialmente fissato) al 30 giugno. Di conseguenza, dal 1° luglio 2020  si tornerà alla (relativa) normalità rispettando le norme igienico-sanitarie, il distanziamento sociale ed evitando assembramenti all’interno degli uffici.

 

LE FUNZIONI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

La realtà del mondo penitenziario è sconosciuta ai più. La sicurezza penitenziaria si può definire una porzione di sicurezza pubblica: il mantenimento dell’ordine e della disciplina negli istituti penitenziari fa parte del processo di mantenimento dell’ordine pubblico.

Le funzioni della Polizia Penitenziaria sono state assegnate dalla Legge del 15 dicembre 1990 n. 395. Questa quarta Forza di Polizia ha il principale compito di garantire sicurezza al condannato da rieducare ma anche alla collettività.

Il carcere è uno degli spazi fisici e sociali che costituiscono il tessuto urbano: il controllo sociale affidato alla Polizia è caratterizzato anche negli istituti penitenziari da pratiche selettive di gestione della sorveglianza.

La Polizia Penitenziaria ha diverse funzioni: tra queste, attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti, piantonamento dei detenuti, l’esecuzione delle misure privative della libertà personale.

In coordinamento con le altre Forze di Polizia, la Polizia Penitenziaria controlla i soggetti in detenzione domiciliare o misure alternative e, tra le sue competenze, rientra anche la ricerca e cattura degli evasi.

Allo scopo di mantenere l’ordine e la sicurezza, l’Amministrazione penitenziaria utilizza diversi strumenti: sanzioni disciplinari, trasferimenti, controlli, perquisizioni, sorveglianza, vigilanza anche in situazioni di emergenza o rivolta.

Grazie ad un’adeguata formazione professionale degli agenti di Polizia Penitenziaria come controllori di prima prossimità, la sicurezza nei penitenziari viene salvaguardata attraverso vari sistemi:

– controllo costante dei detenuti;

– circuiti penitenziari;

– accertamento numerico;

– perquisizioni;

– battitura delle inferriate;

– controllo di ingressi ed uscite di chiunque accede nell’istituto;

– vigilanza esterna del perimetro dei penitenziari.

Senza un’adeguata tecnologia sarebbe impossibile mantenere ordine e sicurezza nei penitenziari.

 

SISTEMI DI SICUREZZA NEI PENITENZIARI ITALIANI

Osserviamo il penitenziario dentro e fuori. Quali sono i sistemi di sicurezza adottati nelle carceri italiane?

All’interno dei penitenziari è di vitale importanza utilizzare adeguati sistemi di sicurezza sia passiva sia attiva:

–  portoni carrai;

– infissi penitenziari;

– grate antiseghetto;

– garitte;

– serrature speciali;

– automazioni di vario tipo;

– sistemi di supervisione;

– videosorveglianza;

– videoripresa.

I sistemi di videoripresa sono in grado di effettuare registrazioni audio/video (anche provenienti da dispositivi mobili) in due modalità:

– da remoto (sistema ordinario con cui le tracce vengono registrare temporaneamente su una memoria interna);

– in streaming (sistema con cui le tracce vengono trasmesse in tempo reale alle centrali operative). Questa modalità viene utilizzata su richiesta dell’Autorità giudiziaria o se ricorrono particolari motivi di ordine e sicurezza.

I sistemi di videoripresa risultano necessari in certi contesti:

– traduzione e piantonamento di detenuti e internati particolarmente pericolosi, che possono esporre il personale o terze persone a rischi per l’incolumità personale;

– particolari attività relative alla tutela dell’ordine e della sicurezza nei penitenziari (in caso di sommossa, episodi di autolesionismo, resistenza attiva o passiva all’autorità, ecc.);

– attività di vigilanza presso le camere di sicurezza o sezioni detentive presso tribunali ed ospedali civili.

Gli apparati di videoripresa possono essere impiegati, in determinate circostanze, anche dal capo turno della Centrale Operativa.

Il DL 28/2020 consente alla Polizia Penitenziaria di utilizzare i droni per adottare un sistema di vigilanza più efficace dentro e fuori dagli istituti penitenziari.

 

DETENZIONE DOMICILIARE: TELECAMERE NEL PIANEROTTOLO A FINI INVESTIGATIVI

Abbiamo accennato che, in tandem con le altre Forze di Polizia, la Polizia Penitenziaria ha anche il compito di controllare i detenuti sottoposti ad arresti domiciliari o misure alternative.

A proposito di detenzione domiciliare, è importante sapere che la Polizia può piazzare telecamere di videosorveglianza nel pianerottolo a fini investigativi, ad esempio per tenere d’occhio un soggetto agli arresti domiciliari.

Di recente, questa misura è stata confermata dalla sentenza 5253/2020 della Cassazione.

Non ci può essere alcun limite per l’impiego di tali impianti da parte degli organi di indagine in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui rientrano ambienti condominiali come il pianerottolo della scala, un luogo di passaggio pubblico.

Il discorso cambia, ovviamente, in caso di domicilio o privata dimora.

La Cassazione si è pronunciata sul caso di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, sorvegliato e tenuto d’occhio dalla Polizia tramite telecamere piazzate nel condominio. L’uomo era stato sanzionato per aver violato gli obblighi imposti dal Tribunale.

L’uso delle telecamere equivale, in questo caso, ad un appostamento legittimo della Polizia a fini investigativi. Di conseguenza, il preventivo consenso dell’Autorità giudiziaria non serve.

Francesco Ciamo CEO di Più Sicurezza

Francesco Ciano

1 Commento.