DECRETO SICUREZZA BIS: TESTO, CASO SEA WATCH 3, CRITICHE E REAZIONI

L’11 giugno scorso, il Decreto Sicurezza bis (53/2019) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio dei Ministri. Il 14 giugno, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale entrando in vigore il giorno dopo.

Il testo iniziale del DL è stato modificato agli articoli 1 e 2 (invertiti nella nuova versione): non include l’intervento sul Codice di navigazione ma solo sul “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Dlgs 25 luglio 1998, n. 286).

Nel nostro focus, analizziamo i vari punti del testo, riportiamo le critiche e le reazioni a questo decreto e la prima prova che ha dovuto affrontare. Una prova che ha un nome: Sea Watch 3.

Carola Rackete è stata scarcerata, le Ong si ribellano preparandosi a seguire il suo esempio.

DECRETO SICUREZZA BIS: IL SECONDO ATTO PER CONTRASTARE L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Dopo il primo Decreto Sicurezza (che molti chiamano Decreto Salvini) diventato legge di contrasto all’immigrazione irregolare, il Secondo Atto di questo decreto rincara la dose per assicurare una maggiore tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Esordiamo con i primi due articoli (i più ‘caldi’ del testo) per, poi, riassumere gli altri contenuti del nuovo provvedimento fortemente voluto e sostenuto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

ART. 1 – MISURE A TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

“Si stabilisce la possibilità per il Viminale di poter limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, fatta eccezione dei casi in cui si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689”.

La decisione sul veto delle navi, in sostanza, parte dal Ministero dell’Interno “di concerto” ai ministeri della Difesa e dei Trasporti, dopo aver sentito il parere del Presidente del Consiglio.

ART. 2 – INOTTEMPERANZA A LIMITAZIONI O DIVIETI IN MATERIA DI ORDINE, SICUREZZA PUBBLICA E IMMIGRAZIONE

Le multe previste nell’art. 2 del Decreto Sicurezza bis sono severe per il comandante della nave.

In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane (notificato al comandante o proprietario della nave o armatore) si applica ad ognuno una sanzione amministrativa che va da 10.000 a 50.000 euro. In caso di reiterazione compiuta con la stessa nave, viene applicata la sanzione accessoria della confisca della nave e si procede immediatamente al sequestro cautelare.

Nella versione modificata è stato eliminato ogni riferimento al soccorso dei migranti.

DECRETO SICUREZZA BIS: LE ALTRE NORME

Misure di contrasto all’immigrazione clandestina: non solo ma, soprattutto.

Sono complessivamente 18 gli articoli contenuti nel nuovo decreto di cui sintetizziamo i più significativi (dall’art. 3 in poi):

  • Attribuzione alle Direzioni distrettuali antimafia anche dei procedimenti per fattispecie associative finalizzate allo svolgimento di attività che favoriscono l’ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato;
  • Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura per il reato di immigrazione clandestina per il quale sono stati stanziati in tre anni (2019-2021) 3 milioni di euro;
  • Possibile istituzione di un fondo ad hoc per il rimpatrio dei migranti irregolari allo scopo di riconoscere incentivi a quei Paesi che si dimostrano collaborativi in termini di rimpatrio dei clandestini;
  • Reclusione da 1 a 3 anni per chi, nel corso di manifestazioni pubbliche, utilizzi scudi o altri strumenti di protezione passiva, materiali imbrattanti e inquinanti per opporre resistenza al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
  • Carcere da 1 a 4 anni per chi usa illegittimamente razzi, bengala, petardi, fuochi artificiali, strumenti per l’emissione di fumo, bastoni, mazze, oggetti contundenti;
  • Gli atti di violenza negli stadi o durante le trasferte per raggiungere gli eventi sportivi potrebbero diventare aggravanti del reato in caso di processo penale;
  • Il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (o di sosta, transito, trasporto di coloro che partecipano a tali manifestazioni) nei confronti di chi è già stato denunciato per aver preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, chi ha incitato o indotto alla violenza, chi ha tenuto una condotta finalizzata ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione (anche all’estero) e chi, nei 5 anni precedenti, risulta denunciato o condannato (anche con sentenza non definitiva) per alcuni dei suddetti reati. Il divieto del Questore può riferirsi anche a manifestazioni sportive che hanno luogo all’estero;
  • 800 assunzioni di personale non dirigenziale per le quali è prevista una spesa di 25 milioni di euro;
  • Istituzione di un commissariato straordinario per interventi finalizzati ad eliminare l’arretrato delle sentenze di condanna da eseguire nei confronti di imputati liberi;
  • Potenziamento delle misure di sicurezza a Napoli in occasione delle Universiadi 2019 di luglio;
  • Slitta all’1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni (Dlgs 216/2017).

DECRETO SICUREZZA BIS: GLI OBIETTIVI

Senza sforzarci più di tanto nella capacità di sintesi, è facile comprendere che i principali obiettivi del decreto sono:

  • Lotta all’immigrazione clandestina e rafforzamento delle misure per i rimpatri dei migranti irregolari;
  • Pesanti sanzioni per le navi che violano il diritto d’ingresso;
  • Inasprimento delle sanzioni per chi agisce contro le Forze dell’Ordine;
  • Daspo (riferito alla violenza negli stadi e manifestazioni sportive) che si estende anche ad episodi avvenuti all’estero.

LE CRITICHE AL DECRETO SICUREZZA BIS

Il punto più criticato resta l’articolo 1 riferito al potere discrezionale attribuito al Ministro dell’Interno sulla base di “ordine e sicurezza pubblica” o della Convenzione di Montego Bay. Certo è che, in caso di violazioni (soprattutto di norme penali) di questa Convenzione, l’accertamento spetterebbe alla magistratura ordinaria, non ad un organo del potere esecutivo.

Ciò che si contesta all’art. 1 è non solo l’eccesso di discrezionalità del Ministro dell’Interno ma anche il rischio di conflitto col potere giudiziario.

Senza contare che il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale va esercitato nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

Tra questi obblighi internazionali:

  • Convenzione di Ginevra, art. 33 (“Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”);
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 19 (divieto di allontanare, espellere o estradare individui verso Stati in cui esiste un serio rischio di essere soggetti alla pena di morte, tortura, altre pene o trattamenti degradanti o inumani);
  • Convenzione di Montego Bay, art. 98 (gli Stati sono obbligati a soccorrere chiunque sia trovato in mare in condizione di pericolo);
  • Convenzione SAR (search and rescue, ricerca e salvataggio marittimi) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, che prevede la ripartizione delle zone SAR tra gli Stati interessati con l’obbligo di intervenire nella zona marittima di competenza in presenza di esseri umani in pericolo di vita, di recuperarli fornendo loro un luogo sicuro di sbarco.

IL DECRETO SICUREZZA BIS POTREBBE VIOLARE LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE?

La risposta è sì. In caso di missioni umanitarie di salvataggio, il Decreto Sicurezza bis rischierebbe di violare le norme di diritto internazionale appena citate.

Ancor prima che entrasse in vigore, il nuovo decreto ha provocato reazioni di allarme di organismi internazionali come l’ONU (Alto Commissariato per i diritti umani) ed il Consiglio d’Europa.

Puntualmente, il governo italiano ha rispedito le critiche ai mittenti, certo che sia questa la strada giusta per contrastare l’immigrazione illegale in nome della sicurezza nazionale.

IL CASO SEA WATCH 3 METTE A DURA PROVA IL DECRETO SICUREZZA BIS

La prova del rischio di violazione degli obblighi internazionali è arrivata fin troppo presto con il caso Sea Watch 3 e la capitana Carola Rackete che ha ‘permesso’ a Salvini di applicare il decreto non appena è entrato in vigore.

La Sea Watch 3 è stata la prima nave destinataria del provvedimento di divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane ad aver violato l’interdizione prevista dal decreto.

Con l’obiettivo di portare al sicuro le persone a bordo (in condizioni precarie da molti giorni) la capitana Carola Rackete ha fatto emergere la falla del decreto secondo cui le navi che svolgono operazioni di salvataggio di stranieri irregolari diventano automaticamente colpevoli del reato di traffici di migranti (art. 12 del Testo unico sull’immigrazione).

L’ONU risponde a tale presunzione di colpevolezza dicendo: “a fronte della necessità di porre al riparo persone vulnerabili, eventuali finalità previste da altre norme passano in secondo piano”.

La tutela della vita umana prevale su qualunque tipo di regolamentazione, decisione politica o amministrativa.

Di conseguenza, la lotta contro il traffico di migranti del Decreto Sicurezza bis non rappresenta un motivo legittimo per ostacolare operazioni di ricerca e soccorso in mare. In base a ciò, il comandante di una nave è tenuto ad osservare le norme dei trattati a tutela della vita umana anche se violano altre norme. Ed è sempre il comandante di una nave che può valutare le reali condizioni delle persone a bordo, non chi sta a terra: è l’unico soggetto che può adottare misure per la loro tutela e che se ne assume la responsabilità.

SEA WATCH 3 SPERONA UNA MOTOVEDETTA DELLA GDF

La notte del 29 giugno, Carola Rackete a bordo della nave della ONG tedesca battente bandiera olandese ha forzato il blocco a Lampedusa. Nell’attracco ha speronato una delle motovedette della GdF schiacciandola contro la banchina: uno dei militari a bordo ha commentato “Abbiamo rischiato di morire schiacciati da un bestione di 600 tonnellate. E’ stata un’azione criminale”.

La Guardia di Finanza ha fatto scendere e portato via in auto la capitana che è stata poi interrogata dal procuratore e posta agli arresti domiciliari per violazione dell’art. 1100 del Codice della navigazione (atti di resistenza o violenza contro una nave da guerra nazionale) per la quale si rischia da 3 a 10 anni.

Rackete si è scusata: “Non volevo speronarvi, ma completare la mia missione”.

Dopo quattro giorni trascorsi agli arresti domiciliari, il verdetto della gip di Agrigento Alessandra Vella: Carola Rackete torna libera per “insussistenza del reato di resistenza e violenza nei confronti della motovedetta della Guardia di Finanza”.

Altre ONG come Msf, Open Arms e Mediterranea e il Tavolo per l’Asilo, dopo questa vicenda, hanno avvisato:“Continuiamo i soccorsi. Se necessario ci comporteremo come Sea-Watch” secondo le normative internazionali.

LA REAZIONE DI MATTEO SALVINI

Matteo Salvini non nega di certo i corridoi umani per donne, ragazzi e bambini che scappano ‘davvero’ dalla guerra. Dichiara, una volta di più, che non sarà mai “complice dei trafficanti di armi e droga”.

Il gesto di Carola Rackete (definito atto criminale da Salvini) è inammissibile: per i 41 migranti a bordo della Sea Watch 3 era stato autorizzato lo sbarco la mattina successiva. Sarebbero sbarcati pacificamente se, di notte, non fosse stato compiuto dalla capitana “un vero e proprio atto di guerra”. Si riferisce alla manovra azzardata che, nella notte, ha rischiato di schiacciare una motovedetta della Guardia di finanza coinvolgendo la vita dei militari pronti a difendere i confini e la sicurezza del nostro Paese.

Il verdetto della gip di Agrigento è “un pessimo segnale”.

Secondo Salvini la capitana è condannabile da un giudice: sulla pelle dei 41 a bordo e dei 5 finanzieri ha fatto “solo una sporca battaglia politica”.

Chi amministra la giustizia deve farlo con obiettività e senza pregiudizi politici” altrimenti deve togliersi la toga e candidarsi col Partito Democratico presentandosi in Parlamento – ha aggiunto il ministro dell’Interno. Salvini ha fornito alcuni dati: “quest’anno gli sbarchi sono calati dell’84% rispetto all’anno scorso e del 97% rispetto al 2017. Soltanto il 7% delle domande di protezione internazionale è stato riconosciuto a livello di rifugiati. Secondo i dati dell’Onu, il numero dei morti è sceso dai 5.096 del 2016 ai 584 del 2019”.

BOMBARDATO CENTRO DI DETENZIONE PER MIGRANTI IN LIBIA: UN CRIMINE DI GUERRA

Nelle ultime ore, è stato bombardato un centro di detenzione per migranti a Tajoura in Libia. L’edificio è stato ridotto in macerie, si contano 100 morti (molte donne e bambini) e 80 feriti. E’ un crimine di guerra.

Il generale Mohamed al-Manfour, comandante delle forze aeree dell’autoproclamato Esercito nazionale libico guidato dal generale Khalifa Haftar ne ha approfittato per accusare le politiche razziste di Salvini.

Lanciamo un appello al mondo intero e all’Unione Europea a porre fine alla politiche razziste del ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini” che “in collaborazione con l’incostituzionale consiglio presidenziale” di Fayez al-Serraj sono “la ragione principale dell’accumulo di migranti nella regione occidentale della Libia”.

Secondo al-Manfour, le politiche di Salvini hanno causato il “rimpatrio forzato di migranti in Libia” facendoli tornare di nuovo “nelle mani degli stessi trafficanti di esseri umani da cui sono fuggiti, tra carri armati e depositi di munizioni in quello che altro non è che una palese violazione delle regole basilari dei diritti umani e dei valori umani”.

Quanto sono attendibili le parole del generale al-Manfour?

Secondo Wolfram Lacher, un analista tedesco che segue l’evolversi della crisi in Libia, le cose starebbero diversamente: “Questo non è un attacco accidentale, il generale Haftar e gli Emirati Arabi Uniti sapevano che il centro migranti era affianco della base di Dhaman, l’avevano già bombardata un mese fa. Hanno accettato la possibilità di colpire il centro, sapendo che era pieno di civili“.

Matteo Salvini commenta: “Haftar ha la responsabilità di un attacco criminale, mi auguro non ci sia più nessuno, e non cito i francesi, che per interesse economico e commerciale bombardi obiettivi civili“.

Se la comunità internazionale non interviene adesso che è stato colpito un obiettivo civile, cosa altro devono aspettare?” conclude il ministro dell’Interno.

Francesco Ciano
Francesco Ciano

Francesco Ciano