In questo articolo
PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO:
PRONTO IL NUOVO DECRETO
La nuova normativa per la prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro è realtà. La bozza del decreto delineata dai Vigili del Fuoco è stata approvata il 28 novembre 2018 dal Ccts (Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi). Si attende il testo definitivo del decreto interministeriale che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la bozza dovrà passare al vaglio del Ministero del Lavoro che sovrintende al coordinamento col Decreto Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008).
Dopo vent’anni, vengono aggiornati i criteri per la valutazione del rischio antincendio nonché la gestione delle emergenze nei luoghi di lavori e le misure da adottare per ridurre i rischi e contenere le conseguenze in caso di incendio.
Cosa cambia?
Qual è il contenuto di questo decreto?
Quali novità apporta?
Nuovo decreto per la prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro e nelle gallerie
Il nuovo decreto andrà a sostituire lo storico DM 10 marzo 1998. Una prima bozza provvisoria era stata presentata il 10 luglio scorso nella sede Ccts. Il nuovo testo è stato semplificato e ridotto passando da 60 a 42 pagine ed è suddiviso in due parti:
- Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro;
- Prevenzione antincendio nelle gallerie.
Il testo comprende le misure organizzative e gestionali da attuare, inclusi eventuali piani di emergenza, designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio.
Nel capitolo unico dedicato ai criteri di prevenzione e misure di gestione, si distinguono le attività prive di regolamentazione tecnica da quelle dotate di regola tecnica, così come le attività soggette (individuate dal Dpr 151 – 2011) e non soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Una delle maggiori novità riguarda il rapporto tra le attività con regola tecnica e la nuova normativa. Un’attività dotata di una regola di prevenzione incendi seguirà la propria, salvo doversi conformare al nuovo decreto per ciò che concerne le misure di gestione. Rientrano nel campo di applicazione del nuovo decreto non solo le attività dotate di regola tecnica prescrittiva ma anche le ex ‘non normate’.
Le principali novità per la prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro
Per luoghi di lavoro si intendono quelli interni alle aziende, unità produttive, relative pertinenze cui accedono i lavoratori. La nuova normativa verrà applicata a tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli associati ad attività soggette a controlli di prevenzione incendi (art. 46, comma 3 d.lgs. 81/2008).
Un paio di concetti base: il rischio di incendio non può essere ridotto a zero e, normalmente, un eventuale incendio si origina da un solo punto di innesco.
Il testo prevede misure per l’estinzione degli incendi, la progettazione di vie di emergenza ed esodo e individuazione di sistemi di segnalazione e di allarme. Tali misure vanno applicate anche ad attività prive di una specifica norma antincendio o soggette a controllo.
Per i docenti dei corsi di formazione è prevista un’abilitazione ad hoc ottenuta dopo aver frequentato corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superato i relativi esami. L’attuale sistema di formazione per la lotta antincendio e gestione dell’emergenza è confermato, ma sono stati introdotti programmi di aggiornamento con periodicità quinquennale.
I luoghi di lavoro P1, P2, P3, P4
I vari luoghi di lavoro sono stati classificati in quattro gruppi. La classificazione è stata fatta in base all’assoggettabilità o meno dei controlli per la prevenzione e di regole tecniche già presenti.
I gruppi di attività sono:
- P1 non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il DPR 151/2011 e ‘non normate’ ovvero prive di regole tecniche proprie;
- P2 non soggette e normate ovvero attività che, pur non essendo soggette al controllo dei VVF, sono dotate di una propria normativa tecnica di prevenzione incendi;
- P3 soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e normate (anche quando è applicabile il DM 3/8/2015, il Codice di prevenzione incendi);
- P4 che comprendono numerose attività soggette e non normate, attività P2 e P3 in fase di ampliamento o ristrutturazione parziale.
Riguardo alle attività non normate, si possono sfruttare metodologie prestazionali allo scopo di definire strategie di prevenzione incendi e di progettazione delle vie di emergenza se le misure previste nel nuovo decreto non potranno essere rispettate.
Per stabilire il numero e la larghezza delle uscite di piano e delle scale, il nuovo decreto mantiene inalterato il metodo per moduli del DM 10 marzo 1998.
Misure preventive, piano di emergenza, valutazione dei rischi
Il nuovo decreto per la Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro si arricchisce di nuove misure che il datore di lavoro deve adottare. Misure per ridurre al massimo il rischio incendio attraverso la realizzazione di vie ed uscite di emergenza, una rapida segnalazione, la presenza di strumenti e misure per l’estinzione dell’incendio, adeguati sistemi di allarme e di protezione nonché l’obbligo di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui possibili rischi.
La stesura del piano di emergenza è obbligatoria per tutte le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, nei luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico (con la presenza di oltre 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori) e nei luoghi a rischio indicati nel DPR 151/2011. Nel piano di emergenza devono essere indicati i nominativi del datore di lavoro e dei dipendenti che hanno l’incarico di attuare le misure di prevenzione.
In base alla valutazione dei rischi (da aggiornare entro 5 anni dall’entrata in vigore del decreto), il datore di lavoro definirà una strategia antincendio adeguata che preveda misure tecniche, organizzative, gestionali. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 5 anni dall’entrata in vigore del decreto o immediatamente se si verificano le condizioni previste dall’art. 29, comma 3, del Dpr 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Tra queste condizioni rientrano infortuni significativi, notevoli modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro.
Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro con ‘finalità impiantistiche’
Una particolare novità del nuovo decreto si riferisce ai luoghi di lavoro con finalità impiantistiche, non frequentati assiduamente dai lavoratori, oggetto di sporadiche operazioni di verifica e controllo. Fanno parte di questa macro-categoria depositi ed impianti di produzione o trasporto di gas e liquidi infiammabili, di produzione calore, di produzione o trasformazione dell’energia elettrica.
Il testo della bozza riserva a questo tipo di attività un’attenzione particolare.
In sostanza, stabilisce che le regole di prevenzione antincendio da applicare a queste attività devono essere integrate sia con le disposizioni relative alla gestione della sicurezza sia alle misure di prevenzione e protezione che la stessa bozza riserva alle attività ‘non normate’.
Prevenzione antincendio nelle gallerie stradali
Nella seconda parte del testo dedicata alle gallerie stradali, il nuovo decreto fornisce raccomandazioni progettuali: una volta realizzate, sono considerate idonee e non necessitano di ulteriori valutazioni da parte della Commissione permanente per le gallerie.
La nuova normativa suggerisce anche gli aspetti principali riguardanti la valutazione del rischio incendio in galleria (come, ad esempio, qualità dei materiali, ventilazione, uscite di emergenza).
Le regole previste dal testo si applicano alle gallerie che fanno parte della rete stradale transfrontaliera TEN (Trans European Network-Transport).
Francesco Ciano
1 Commento.
Gent. mo,
non comprendo quando entrerà in vigore?
E’ già attivo?
cordialmente.