Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: circolare INL n. 5 – 19 febbraio 2018

è stata pubblicata la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 – 19 febbraio 2018 che riporta indicazioni operative su norme e prassi nell’installazione ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

È nostro compito spiegarvi, nel modo più semplice possibile, quali sono le indicazioni di questo importante aggiornamento normativo concentrando il nostro focus su Telecamere, Rete, Intranet, Controllo da remoto e Registrazione.

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: i 4 punti affrontati dalla circolare INL 5-2018

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 – 19 febbraio 2018 da poco pubblicata riporta indicazioni operative al personale ispettivo su norme e prassi sia per l’installazione sia per l’utilizzo a norma di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo.

Il provvedimento aggiorna ciò che è stato introdotto dagli articoli 23 del d.lgs. n. 151/2015 e dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 185/2016 in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

Affronta, nello specifico, 4 aspetti:

  1. Istruttoria delle istanze presentate riguardanti la volontà (e necessità) d’installazione di impianti di videosorveglianza specificando ragioni che legittimino il controllo;
  2. Tutela del patrimonio aziendale, uno dei motivi che possono giustificare il controllo a distanza dei lavoratori, da determinare con attenzione ed in casi particolari;
  3. Telecamere;
  4. Dati biometrici: il riconoscimento biometrico installato sulle macchine ne impedisce l’uso a persone non autorizzate ed è quindi, in certi contesti, indispensabile.

Sicurezza sul lavoro, esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale sono le uniche finalità che rendono legittima la richiesta di installazione del sistema di videosorveglianza, come da art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

L’installazione di un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve essere autorizzata o dal sindacato aziendale o, in mancanza di accordo, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Abbiamo lasciato appositamente vuoto, privo di una veloce descrizione introduttiva, il terzo punto, a cui dedichiamo un intero paragrafo, quello successivo.

Videosorveglianza: aggiornamento su Telecamere, Rete, intranet, controllo da remoto, registrazione

È nostro e vostro interesse approfondire il terzo aspetto affrontato nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 – 19 febbraio 2018 in merito all’installazione ed utilizzo di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro: Telecamere, Rete, intranet, controllo da remoto, registrazione.

L’accesso da remoto alle immagini (in tempo reale o registrate) acquisite dal sistema di videosorveglianza devono essere espressamente autorizzate sulla base di una precisa motivazione.

I due tipi di accesso vengono ben distinti dalla nuova circolare:

  • L’accesso da remoto alle immagini in tempo reale viene autorizzato solo in casi eccezionali, se debitamente motivato;
  • L’accesso alle immagini registrate (da remoto o in loco) va tracciato tramite log, funzione che permette oltretutto l’obbligatoria conservazione dei cosiddetti ‘log di accesso’ per un periodo non inferiore a 6 mesi.

L’altra importante novità consiste in questo: nell’ambito del provvedimento autorizzativo, non va più posta, come condizione, la necessità della ‘doppia chiave fisica o logica (password) per l’utilizzo e l’accesso al sistema.

Le norme per la videosorveglianza si applicano anche ai luoghi aziendali esterni con accesso occasionale: ovviamente, anche in questo caso, l’installazione del sistema deve essere autorizzata da organizzazioni sindacali ed Ispettorato.

Anche se autorizzati dall’INS, i lavoratori devono essere correttamente informati dell’esistenza dell’apparato di videosorveglianza (mi riferisco chiaramente alle riprese in orario d’ufficio).

 

Due parole sul sistema di antifurto nei luoghi di lavoro

La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5 – 19 febbraio 2018 affronta anche un altro aspetto: i sistemi di antifurto nei luoghi di lavoro.

Di solito, questi sistemi entrano in funzione quando in azienda i lavoratori sono assenti. Non sono associati al controllo dei dipendenti e l’autorizzazione viene concessa più rapidamente rispetto ai moderni sistemi di videosorveglianza.

L’INL ha già chiarito, in passato, un fatto semplice: se videocamere o fotocamere si attivano esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste l’intenzione a priori di controllare il personale, dunque questa possibilità non rappresenta un motivo di ostacolo per il rilascio del provvedimento di autorizzazione (peraltro rapido).

Se, invece, l’azienda richiede l’installazione di un sistema di antifurto in orari di lavoro, quindi in presenza dei lavoratori, può sperare di ottenere l’autorizzazione solo se il controllo invasivo è giustificato da una finalità legittima come la tutela del patrimonio aziendale ed in casi particolari (ad esempio, anomalie, controllo delle casse di un supermercato a rischio rapine, tutela di beni facilmente asportabili).

Il nostro team di esperti è a vostra disposizione, pronto a supportarvi per chiarire dubbi, risolvere qualsiasi problema di privacy in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

 Per fissare un appuntamento contattami 800 96 70 78

Grazie, a presto.

Francesco Ciano

Francesco Ciamo CEO di Più Sicurezza

Più Sicurezza: La Protezione Totale Per il Tuo Mondo

 

 

 

1 Commento.